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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3058 del 13 marzo 1987

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3058 del 13 marzo 1987

Testo massima n. 1

La funzione del timbro apposto su lettera raccomandata — e del relativo talloncino — è quella di attestare l’esistenza di un atto pubblico, ossia la registrazione sul modello 28E di una lettera da inviare per raccomandata. Ne consegue che l’apposizione di un timbro con falsa data sulla busta di una raccomandata integra il reato di falsità in certificazione amministrativa. Invece il falso su registro bollettario mod. 28E o sulla ricevuta della raccomandata postale cade su atti pubblici, costitutivi di diritti e di obblighi compiuti direttamente dal pubblico ufficiale e avvenuti in sua presenza, con i quali si documentano le attività compiute dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni in relazione all’accettazione del plico.

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