14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 844 del 1 febbraio 1993
Testo massima n. 1
Il medico convenzionato che, nel redigere un documento attestante la continuazione di una malattia, apponga una data di rilascio diversa dalla data effettiva, commette il reato di cui all’art. 480 c.p. [ falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative ] — e non quello di cui all’art. 479 stesso codice [ falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici ] — in quanto il predetto medico si limita a riempire un modulo attestante la malattia dell’assistito: modulo che è da ritenere certificazione ovvero autorizzazione amministrativa poiché contiene l’accertamento delle condizioni per l’operatività di un diritto riconosciuto dalla legge.
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