14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9850 del 4 novembre 1981
Testo massima n. 1
La differenza tra i documenti cui si riferisce l’art. 479 c.p. [ falsità ideologica in atti pubblici ] e quelli cui si riferisce l’art. 480 dello stesso codice [ falsità ideologica in certificati o autorizzazioni amministrative ] risiede in ciò: che nei primi i fatti sono attestati come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale mentre tale particolarità non ricorre nei secondi, in cui i fatti sono attestati come conosciuti, ma non de visu ed iuditu ex propriis sensibus, dal pubblico ufficiale che ne è l’autore. [ Fattispecie in tema di falsificazione di carta di circolazione di autoveicoli e processi verbali di esami di idoneità alla guida di autoveicoli ].
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