14 Mag Cassazione civile Sez. V sentenza n. 10478 del 6 dicembre 1996
Testo massima n. 1
Costituisce falso in certificazione e non in atto pubblico l’attestazione fatta dal sindaco della mancata annotazione di determinati avvenimenti [ nel caso di specie l’avvenuta annotazione della pubblicazione e della restituzione della copia notificata di una sentenza civile dichiarativa della decadenza di un consigliere comunale ] nei registri del comune. Per poter infatti qualificare certificato amministrativo un atto proveniente dal pubblico ufficiale, occorrono due condizioni: che esso non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate, e in secondo luogo che l’atto non abbia una propria distinta ed autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell’atto preesistente.
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