14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1938 del 19 febbraio 2000
Testo massima n. 1
Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla legge n. 53 del 1994 [ che si affianca alle forme tradizionali di notificazione ] si basa sull’eliminazione del coinvolgimento della figura dell’ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio. Ne consegue che — a differenza di quanto avviene per l’ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell’organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale — nei confronti dell’avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria. [ Fattispecie relativa alla notificazione di una sentenza impugnata con ricorso per cassazione ].
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