Cass. pen. n. 2659 del 10 marzo 1982
Testo massima n. 1
I certificati rilasciati da chi esercita un servizio di pubblica necessità, che non riproduca un fatto già rappresentato da altri documenti, presuppongono un'attività diretta di accertamento da parte di chi emette il certificato. (Nella specie è stato ritenuto che il certificato medico implichi necessariamente la visita del paziente da parte del sanitario che lo rilascia).