14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8569 del 5 ottobre 1982
Testo massima n. 1
I sanitari autorizzati, ai sensi dell’art. 81 cod. strad., al rilascio dei certificati di idoneità psico-fisica alla guida non rivestono la qualifica di pubblici ufficiali in quanto l’attività svolta, e per la quale percepiscono normalmente dal privato il corrispettivo dovuto, è estranea alle attribuzioni d’ufficio ed al particolare rapporto intercorrente con la pubblica amministrazione, essendo compiuta nell’esercizio della loro professione sanitaria. Pertanto, i certificati di idoneità da essi rilasciati non si inquadrano nella categoria degli atti pubblici, ma in quella dei certificati redatti da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, la cui falsificazione è punita a norma dell’art. 481 c.p.
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