Cass. pen. n. 8458 del 29 settembre 1981
Testo massima n. 1
Nella nozione di certificato amministrativo rientrano solo quelle attestazioni originarie di verità e di scienza che siano estranee alla documentazione di attività direttamente esercitate dal pubblico ufficiale ovvero alla prova di atti e di fatti che abbiano avuto luogo alla sua presenza.