Cass. pen. n. 701 del 25 gennaio 1982

Testo massima n. 1


Mentre l'atto pubblico di cui all'art. 476 c.p. è destinato a provare un fatto giuridicamente rilevante compiuto dallo stesso autore del documento o da lui percepito o attestato, o che comunque costituisce o concorre a costituire un diritto o un obbligo per i terzi, il certificato amministrativo è caratterizzato da ciò, che la sua funzione probatoria deriva dal contenuto di altri atti pubblici preesistenti.

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