Cass. pen. n. 3310 del 20 aprile 1983

Testo massima n. 1


In tema di falso documentale, il criterio che caratterizza l'atto pubblico e lo distingue dal certificato amministrativo non è tanto da ricercare nel carattere costitutivo dell'atto, quanto nell'appartenenza o meno del fatto attestato alla sfera di attività del pubblico ufficiale. Sono, pertanto, da considerarsi certificazioni amministrative solo le attestazioni di verità o di scienza del pubblico ufficiale che non rientrano nella documentazione di attività da lui spiegate o di fatti avvenuti alla sua presenza.

Normativa correlata