14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3310 del 20 aprile 1983
Testo massima n. 1
In tema di falso documentale, il criterio che caratterizza l’atto pubblico e lo distingue dal certificato amministrativo non è tanto da ricercare nel carattere costitutivo dell’atto, quanto nell’appartenenza o meno del fatto attestato alla sfera di attività del pubblico ufficiale. Sono, pertanto, da considerarsi certificazioni amministrative solo le attestazioni di verità o di scienza del pubblico ufficiale che non rientrano nella documentazione di attività da lui spiegate o di fatti avvenuti alla sua presenza.
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