14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 46273 del 14 dicembre 2011
Testo massima n. 1
In materia di falso, per poter qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale, devono concorrere due condizioni: a ] che l’atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate; b ] che l’atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell’atto preesistente. [ La Corte, in applicazione del principio, ha escluso che una lettera con cui venga assicurata l’erogazione in anticipo di una somma di denaro in conto forniture possa essere qualificata come certificato o autorizzazione amministrativa ].
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Testo massima n. 1
La falsificazione del passaporto costituisce falso in certificazione amministrativa e non in atto pubblico, anche quando il passaporto sia stato rilasciato da autorità straniera.
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