Avvocato.it

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 46273 del 14 dicembre 2011

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 46273 del 14 dicembre 2011

Testo massima n. 1

In materia di falso, per poter qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale, devono concorrere due condizioni: a ] che l’atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate; b ] che l’atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell’atto preesistente. [ La Corte, in applicazione del principio, ha escluso che una lettera con cui venga assicurata l’erogazione in anticipo di una somma di denaro in conto forniture possa essere qualificata come certificato o autorizzazione amministrativa ].

Testo massima n. 1

La falsificazione del passaporto costituisce falso in certificazione amministrativa e non in atto pubblico, anche quando il passaporto sia stato rilasciato da autorità straniera.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze