14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4305 del 24 aprile 1996
Testo massima n. 1
Ai fini della distinzione tra le fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p., l’uso di marchi e segni distintivi punito dalla prima norma, essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l’immissione in circolazione dell’oggetto falsamente contrassegnato e, comunque, se ne distingue. L’uso punito dall’art. 474 c.p., invece, è direttamente connesso con l’immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato, in quanto presuppone già realizzato il collegamento tra contrassegno e prodotto o, più specificamente, già apposto il contrassegno su un determinato oggetto. Nel primo reato, la condotta ha per oggetto materiale il contrassegno, nel secondo il prodotto contrassegnato. [ Fattispecie nella quale è stato ritenuto correttamente applicato l’art. 473 c.p., essendo stato contraffatto il marchio «Panasonic», applicato a simulacri lignei di videocamere e videoregistratori, confezionati per l’offerta in vendita ].
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