14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2128 del 17 marzo 1986
Testo massima n. 1
Sussiste il reato previsto dall’art. 473 c.p. quando un prodotto industriale venga presentato in una confezione diversa da quella originariamente indicata dal marchio depositato, anche se non ne siano alterate l’originalità e le qualità intrinseche, conseguenti all’utilizzazione dello stesso metodo di fabbricazione. La confezione, infatti, rappresenta nella sua specificità il mezzo idoneo ad identificare il prodotto, per cui la sua tutela da alterazioni, contraffazioni o imitazioni, serve ad assicurare protezione alla privativa nell’ambito della pubblica fede nel commercio. [ Nella specie la contraffazione riguardava alcuni aspetti della confezione Bayer per collari antipulci per cani ].
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