14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7467 del 6 luglio 1995
Testo massima n. 1
Ai fini della tutela di cui all’art. 473 c.p., occorre che il marchio di fabbrica, nazionale od estero sia riconosciuto dall’ordinamento italiano. Tale riconoscimento si ottiene, per i marchi esteri, attraverso la registrazione presso l’ufficio internazionale per la proprietà industriale, che comporta l’equiparazione a quelli registrati direttamente in Italia. [ Fattispecie relativa ad annullamento di pronuncia di condanna, sul rilievo del difetto della prova della validità in Italia del marchio «Louis Vuitton», del quale era stata accertata la contraffazione e l’apposizione su articoli in commercio ].
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