Cass. pen. n. 10193 del 23 marzo 2006

Testo massima n. 1


Ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) non è sufficiente la mera possibilità di confusione tra due marchi, regolarmente registrati, ma è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio.

Normativa correlata