14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8758 del 8 luglio 1999
Testo massima n. 1
Il reato di falso punito dall’articolo 473 c.p. è applicabile anche alla contraffazione o alterazione dei c.d. modelli ornamentali disciplinati dall’articolo 2593 c.c., che sono indicativi della provenienza del prodotto dall’impresa che l’ha brevettata. In tal caso la contraffazione consiste nel dare al prodotto quella forma e quei colori particolari che possono indurre il pubblico ad identificarlo come proveniente da una certa impresa, anche contro le eventuali indicazioni dei marchi con i quali venga contrassegnato. Ed invero quando il modello contraffatto sia legittimamente contrassegnato anche da un marchio di provenienza, per la consumazione del reato è necessario che sia integralmente riprodotta per imitazione una forte capacità identificativa del modello, pur riconoscendosi autonoma rilevanza penale alla contraffazione del modello a norma dell’articolo 473, secondo comma, c.p. [ Fattispecie relativa a modelli ornamentali di capi di abbigliamento ].
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Testo massima n. 1
In tema di contraffazione o alterazione di brevetti, disegni e modelli industriali ai sensi dell’articolo 473 c.p., la presentazione della domanda di brevetto, con la specificazione delle singole rivendicazioni e con la descrizione dei modelli, vale ad individuare l’oggetto materiale della tutela penale. Ed invero, dal momento della presentazione della domanda conoscibile dal pubblico diventa possibile l’illecita riproduzione del modello, sicché l’anticipazione dell’efficacia del brevetto al momento della presentazione della domanda ha una sua peculiare e specifica rilevanza proprio ai fini della tutela penale del modello.
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