Cass. pen. n. 5384 del 31 gennaio 2000

Testo massima n. 1


Non contravviene al divieto della “reformatio in peius” il giudice di appello che, pur non investito di specifico motivo di gravame, revochi i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, nel caso in cui egli accerti, in esito ad attività puramente ricognitiva e non discrezionale e valutativa, il venir meno delle preesistenti condizioni di legittimazione dei benefici predetti.

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