Cass. pen. n. 1783 del 27 aprile 1999

Testo massima n. 1


La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena non è consentita a favore di chi ne abbia già usufruito due volte, quale che sia la specie e l'entità delle pene sospese, inflitte con le due precedenti condanne; ne consegue che la sentenza di applicazione della pena a seguito di patteggiamento la quale abbia recepito il negozio processuale che ha previsto la concessione del beneficio per la terza volta, è affetta da nullità e, in quanto tale, deve essere annullata.

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