Cass. pen. n. 2985 del 17 marzo 1992
Testo massima n. 1
Non sussiste alcuna contraddittorietà nella motivazione di una sentenza che abbia negato il beneficio del perdono giudiziale e concesso quello della sospensione della pena, trattandosi di istituti che non si fondano sugli stessi presupposti e criteri. La scelta di concedere l'uno o l'altro beneficio, avendo come presupposto l'apprezzamento di elementi di fatto, è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e, se motivata, è incensurabile in sede di legittimità.