Cass. pen. n. 3619 del 9 aprile 1993

Testo massima n. 1


Il presupposto per l'applicabilità della sospensione condizionale della pena è che la pena inflitta debba essere ancora, in tutto o in parte, espiata. In mancanza di detto presupposto, quindi (come si verifica quando la pena inflitta sia già stata espiata in prevenzione), la concessione del beneficio va considerata illegittima e, pertanto, eliminata, ove sul punto vi sia stata impugnazione dell'imputato, avendo egli un interesse giuridicamente apprezzabile a tale eliminazione.

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