14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 14755 del 28 marzo 2013
Posted at 20:04h
in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini dell’applicazione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163, comma terzo, c.p.p., è necessario che la pena inflitta non superi i due anni e sei mesi, e che l’autore del reato abbia compiuto gli anni settanta al momento della commissione del fatto, e non a quello della celebrazione del processo.
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