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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8893 del 3 agosto 1995

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8893 del 3 agosto 1995

Testo massima n. 1

Dal mancato esame dell’istanza di ammissione all’oblazione non deriva alcuna nullità. Deve applicarsi, invero, il principio della tassatività delle nullità, stabilito dall’art. 177 c.p.p., e tale sanzione — per l’evenienza in esame — non è prevista da alcuna norma, né l’omissione in oggetto può essere inquadrata nell’ambito delle nullità di ordine generale. Il sistema delineato dagli artt. 162 c.p., 577 c.p.p. e 141 att. non consente una diversa conclusione, dacché la domanda di oblazione può essere proposta [ e comunque riproposta in ipotesi dispersione o mancato reperimento di esso ] fino a quando non interviene la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ed a carico di colui che la propone si pone comunque un onere di diligenza in una sequenza procedimentale ove la sua partecipazione non è limitata all’atto di impulso [ quale esercizio della facoltà di richiesta di ammissione ], ma trova la sua essenziale estrinsecazione nel pagamento dell’oblazione quale presupposto indefettibile per la declaratoria di estinzione del reato.

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