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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6592 del 3 giugno 1994

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6592 del 3 giugno 1994

Testo massima n. 1

La permanenza di conseguenze dannose o pericolose del reato, eliminabili da parte dell’autore di questo, preclude l’ammissione all’oblazione solo per le contravvenzioni punibili con pena alternativa; per quelle punibili con la sola ammenda invece l’oblazione costituisce un diritto soggettivo pubblico dell’imputato.

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