Cass. pen. n. 36333 del 20 giugno 2024
Testo massima n. 1
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE - Appello - Ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado - Motivazione rafforzata - Acquisizione di elementi istruttori nuovi e ulteriori rispetto a quelli già esaminati - Necessità - Esclusione - Ragioni.
In tema di giudizio di appello, l'obbligo di motivazione rafforzata, richiesta in caso di ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, non comporta la necessaria acquisizione di elementi istruttori nuovi e ulteriori rispetto a quelli già esaminati, posto che un tale adempimento, non previsto da alcuna norma processuale, presupporrebbe la giuridica impossibilità di attribuire autonomo rilievo ai vizi e alle lacune intrinseci all'apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal primo giudice.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605