14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 16609 del 29 aprile 2011
Posted at 20:05h
in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del delitto tentato ha rilievo non il giorno in cui la condotta illecita viene scoperta o comunque il reato non può essere più consumato per cause indipendenti dalla volontà dell’agente, bensì il giorno in cui il reo ha compiuto l’ultimo atto integrante la fattispecie tentata.
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