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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9983 del 20 settembre 1994

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9983 del 20 settembre 1994

Testo massima n. 1

Il reato di cui all’art. 1 sexies legge 8 agosto 1985, n. 431 ha struttura a consumazione istantanea seppure con effetti permanenti, sicché il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla ultimazione delle opere modificative dei luoghi sottoposti a vincolo ovvero dalla interruzione, volontaria o coatta, della condotta tipica, da qualsivoglia ragione determinata. Ne discende che quando si sia dato corso alla costruzione di una strada e di una chiudenda e siano stati realizzati lo sterro [ con eliminazione di ceppaie ] e parte della recinzione, l’opera non può dirsi completata né la condotta esaurita, sicché il termine prescrizionale inizia a decorrere, nella carenza di diverse risultanze, dalla data dell’accertamento. [ La Corte ha precisato che la costruzione di una strada si esaurisce con la realizzazione del sedime carrabile che la renda percorribile, mentre la messa in opera di recinzione, pur non potendo ritenersi sicuramente d’insulto all’ambiente in riferimento a parametro d’offensività della condotta, rappresentava, nella fattispecie, una componente della programmata modificazione dei luoghi ].

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