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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8903 del 2 ottobre 1997

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8903 del 2 ottobre 1997

Testo massima n. 1

Il reato di cui all’art. 221 Tuls, che consiste nell’utilizzazione dell’immobile senza licenza d’abitabilità, cioè nel tenere una condotta positiva in assenza del provvedimento abilitativo, è permanente fino al momento in cui sopravviene l’autorizzazione ovvero cessa la condotta: trattandosi, però, di un reato commissivo, la prosecuzione dell’attività vietata deve, da un lato, risultare dall’imputazione e, dall’altro, essere accertata in punto di fatto. Pertanto, nell’ipotesi in cui sia precisata soltanto l’epoca dell’accertamento, il giudice, qualora non emerga dagli atti la prova del permanere della condotta – in applicazione del principio in dubio pro reo, esplicazione di quello più ampio del favor rei – non può avvalersi di una mera presunzione di carattere teorico, che ne aggancia la cessazione alla pronuncia di primo grado, senza alcun richiamo ad un testuale dettato normativo, ma deve arrestare la conoscenza dei fatti a quella data che è stata portata a conoscenza dell’imputato e sulla quale lo stesso ha avuto modo di difendersi. [ Nella specie la S.C., osservato che risultava dal testo della sentenza di primo grado che i lavori erano stati ultimati; che l’utilizzazione dell’immobile successivamente alla data della contestazione era desumibile dal rilievo secondo cui il decreto di citazione del giudizio d’appello era stato notificato proprio nel luogo ove è sita l’opera abusiva, ne faceva derivare la necessità di fare riferimento alla data della sentenza di primo grado ].

Testo massima n. 1

In materia edilizia e paesaggistica, le L. 28 febbraio 1985, n. 47; 23 dicembre 1994, n. 724 e 23 dicembre 1996, n. 662 non indicano il momento di cessazione della sospensione del processo — disposta a seguito della presentazione della domanda di sanatoria e della attestazione del versamento dell’oblazione, nei limiti dovuti — e di conseguente ripresa della prescrizione, sicché è necessario applicare la regola generale, stabilita dall’art. 159, terzo comma c.p., in base alla quale il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui cessa la causa che ha dato luogo alla sospensione. Consegue che in base al menzionato principio — applicazione di quello più ampio del favor rei — la sospensione del procedimento edilizio viene meno nel giorno in cui perviene la risposta definitiva da parte della P.A. circa la sussistenza dei requisiti per la declaratoria d’estinzione dei reati per oblazione o in ordine al rilascio della concessione e dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per la violazione del vincolo e non nella data della sottoscrizione o della notifica del decreto di citazione [ o dell’avviso al difensore in Cassazione ] o dell’udienza.

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