14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 604 del 29 gennaio 1997
Testo massima n. 1
Il reato di cui all’art. 1164 c.n. [ inosservanza di provvedimento di demolizione e sgombero di opere abusive ], consistendo nell’inosservanza di una disposizione legislativa o regolamentare o di un provvedimento amministrativo, è reato omissivo permanente, la cui permanenza cessa quando il contravventore non è più in grado di ottemperare alla disposizione o al provvedimento. [ Nella specie la S.C. ha ritenuto che la permanenza era cessata alla data in cui il sequestro preventivo era stato notificato all’imputato, poiché solo da questa data egli — perdendo anche la disponibilità materiale del bene — era giuridicamente impossibilitato ad ottemperare all’ingiunzione; che, invece, è infondato sostenere che la permanenza sia cessata dopo la scadenza dei trenta giorni stabiliti nell’ingiunzione, oltre i quali l’esecuzione poteva avvenire d’ufficio a spese dell’interessato, poiché la scadenza di questo termine ha solo l’effetto di facultare l’ufficio all’esecuzione diretta e di caricare sul contravventore le eventuali spese ulteriori, ma non espropria il contravventore della possibilità [ ora concorrente ] di provvedere personalmente, possibilità che invece resta esclusa dopo l’esecuzione di un sequestro sull’opera da demolire ].
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