14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 49540 del 31 dicembre 2003
Testo massima n. 1
In tema d’impedimento del difensore per concomitanza di altro impegno professionale, questi ha l’onere di prospettare, in modo tempestivo e motivato, le ragioni che gli impediscono di presenziare, nonchè di fornire specifica ragione della impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art.102 c.p.p., sia nel processo a cui intende partecipare, sia in quello di cui chiede il rinvio; da parte sua il giudice deve valutare accuratamente le deduzioni documentate, bilanciando le esigenze di difesa dell’imputato con quelle dell’amministrazione della giustizia, accertando che l’impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie [ fattispecie in cui la Corte ha ritenuto motivato il diniego di rinvio dell’udienza per impedimento del difensore, oltre che per insufficiente giustificazione, anche in considerazione del fatto che il difensore aveva ottenuto in precedenza già due rinvii e che si trattava di reato prossimo alla prescrizione ].
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