14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2126 del 15 gennaio 2008
Testo massima n. 1
In tema di prescrizione dei reati contravvenzionali non è consentita la simultanea applicazione di disposizioni introdotte dalla L. 5 dicembre 2005 n. 251 [ modifiche al c.p. in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi di usura e di prescrizione ] e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l’imputato, occorrendo applicare integralmente l’una o l’altra disciplina in relazione alle previsioni della norma transitoria di cui all’art. 10, comma secondo, della legge citata. [ Nella specie, il ricorrente pretendeva di applicare la disciplina previgente, quanto all’applicazione del termine di prescrizione ordinario e quella sopravvenuta quanto al computo dei periodi di sospensione del suo corso ].
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