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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1508 del 28 gennaio 1992

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1508 del 28 gennaio 1992

Testo massima n. 1

In tema di amnistia, l’imputato o il soggetto sottoposto alle indagini deve essere posto in grado di sapere che vi è un procedimento nei suoi confronti, poiché altrimenti l’applicazione dell’amnistia senza la conoscenza del procedimento si tradurrebbe in una violazione del suo diritto alla rinuncia. Quando tale conoscenza risulta dagli atti, non è necessario alcun formale interpello per l’applicazione dell’amnistia.

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