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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 473 del 20 marzo 1992

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 473 del 20 marzo 1992

Testo massima n. 1

Il diritto a beneficiare dell’amnistia sorge quando il decreto presidenziale sia stato emanato, e solo allora l’imputato può rinunciarvi.

Testo massima n. 1

La rinuncia all’amnistia non è condizionata da alcuna forma particolare, essendo sufficiente che la dichiarazione sia non equivoca, provenga dal soggetto legittimato ad emetterla e sia rivolta all’organo cui l’ordinamento commette in via generale la ricezione delle manifestazioni di volontà delle parti; una tale dichiarazione può quindi essere contenuta anche in una memoria depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 145 c.p.p. La circostanza, poi, che il funzionario di cancelleria non abbia indicato la persona che depositava l’atto non può certamente risolversi in danno dell’imputato, dovendosi anzi presumere, in mancanza di diversa attestazione, che la memoria sia stata depositata proprio dalla parte che l’aveva sottoscritta e che aveva diritto di presentarla, e cioè dall’imputato.

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