14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1922 del 18 febbraio 1978
Posted at 20:05h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel caso in cui il reato sia escluso dall’ambito di applicazione dell’amnistia, ma si profili la possibilità di eliminazione di un’aggravante, a norma dell’art. 69 c.p., mediante il giudizio di prevalenza o di equivalenza di una circostanza attenuante, che faccia rientrare il reato fra quelli amnistiabili, il giudice deve procedere all’esame pieno del merito, e solo se sia pervenuto al convincimento della responsabilità dell’imputato può applicare il beneficio, motivando la sua pronuncia.
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