14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12338 del 13 settembre 1990
Testo massima n. 1
La valenza paritaria dell’amnistia e della prescrizione, già ritenuta sussistente nel vigore della L. 3 agosto 1978, n. 405 e alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 12 di detta legge, che contemplano decisione sugli effetti civili unicamente nel caso dell’applicazione dell’amnistia, è stata confermata in maniera risolutiva dall’art. 578 nuovo c.p.p. — applicabile ai procedimenti proseguiti con le norme anteriormente vigenti [ art. 245, n. 2, lett. n ], D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271 ] — il quale ha espressamente stabilito che la decisione sugli effetti civili da parte del giudice ad quem in presenza di una sentenza di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile, deve essere pronunciata in caso di estinzione del reato sia per amnistia e sia per prescrizione.
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