14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1174 del 1 febbraio 1996
Testo massima n. 1
In caso di reato permanente, ove la cessazione della permanenza non sia specificata nel capo di imputazione e emerga la continuazione della condotta anche nel corso del giudizio di primo grado è possibile l’affermazione di responsabilità anche in relazione a tali ultime condotte senza la necessità di procedere a contestazione suppletiva e la permanenza deve ritenersi cessata solo con la condanna di primo grado. [ Nell’affermare il principio di cui in massima, la Corte ha conseguentemente escluso che potesse ritenersi, nel caso di specie, il reato estinto per amnistia ].
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