14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1825 del 18 febbraio 2000
Testo massima n. 1
In tema di servitù di passaggio non ricorrono gli estremi dello «spoglio» quando l’esercizio da parte del proprietario del fondo servente della facoltà [ riconosciutagli dalla legge ] di chiudere il proprio fondo [ nella specie, con un cancello ] si attui in maniera tale da consentire, agli eventuali possessori del libero passaggio attraverso il medesimo, di continuare in fatto [ attraverso, ad esempio la consegna della chiave o di un congegno di apertura automatica ] l’esercizio della corrispondente servitù, in tal guisa contemperandosi le esigenze di tutela del diritto di proprietà del primo, con l’eventuale incomodo dei secondi nel praticare il passaggio.
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