14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7691 del 13 luglio 1993
Testo massima n. 1
In caso di condominio negli edifici, la modificazione di una parte comune e della sua destinazione, ad opera di taluno dei condomini, sottraendo la cosa alla sua specifica funzione e quindi al compossesso di tutti i condomini, legittima gli altri all’esperimento dell’azione di reintegrazione con riduzione della cosa stessa al pristino stato, tal che possa continuare a fornire quella utilitas alla quale era asservita anteriormente alla contestata modificazione senza che sia necessaria specifica prova del possesso di detta parte [ che non abbia una sua autonomia rispetto all’edificio ], quando risulti quello di una o più delle porzioni immobiliari in cui l’edificio stesso si articoli.
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