14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11061 del 15 novembre 1988
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’infermità di mente, che esclude o diminuisce la imputabilità, deve sempre dipendere da una causa patologica, produttiva di alterazione dei processi volitivi o intellettivi. La sindrome ansiosa depressiva, invece, in quanto si innesta su una ipermotiva personalità di base, e in quanto è determinata da una esasperazione del rapporto del soggetto con l’ambiente, non è associabile ad alcuna entità nosologica.
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