14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4385 del 24 aprile 1982
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’accertamento sull’infermità di mente dell’imputato va compiuto in relazione al fatto concreto addebitato ed al tempo in cui il fatto medesimo è stato commesso. L’indagine già esperita in altro processo non è pertanto mai vincolante nel successivo giudizio, poiché la malattia precedentemente diagnosticata può successivamente essere guarita o scemata o localizzata ad una determinata sfera d’attività.
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