14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 723 del 21 gennaio 1989
Testo massima n. 1
Stabilire se un soggetto, nei singoli casi, sia nel momento del fatto privo di capacità di intendere e di volere, ovvero abbia la stessa grandemente scemata ovvero lo stabilire se trattasi di soggetto con personalità anormale, costituisce una questione di fatto il cui esame compete istituzionalmente al giudice di merito. Costui deve avvalersi dell’ausilio di perizia psichiatrica ed il suo giudizio si rende insindacabile in sede di legittimità quando si riveli esaurientemente motivato, anche con il solo richiamo alle conclusioni e valutazioni della perizia.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]