14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 958 del 24 aprile 1991
Testo massima n. 1
Gli artt. 88 e 89 del codice penale che disciplinano, rispettivamente, l’infermità totale o parziale di mente, come cause che escludono o diminuiscono notevolmente l’imputabilità, ossia la capacità di intendere e di volere, postulano — secondo il sistema accolto dal codice — l’esistenza di una vera e propria malattia mentale, ossia di uno stato patologico, comprensivo delle malattie [ fisiche e mentali ], in senso stretto, che incidono sui processi volitivi e intellettivi della persona o delle anomalie psichiche, che seppure non classificabili, secondo precisi schemi nosografici, perché sprovvisti di una sicura base organica, siano tali, per la loro intensità da escludere totalmente o scemare grandemente la capacità di intendere [ ossia la capacità del soggetto di rendersi conto del valore delle proprie azioni, e, quindi ad apprenderne il disvalore sociale ] e di volere [ ossia l’attitudine del soggetto ad autodeterminarsi in relazione ai normali impulsi che ne motivano l’azione e, comunque, in modo coerente con le rappresentazioni apprese ] del colpevole.
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