Cass. pen. n. 2280 del 28 gennaio 1993

Testo massima n. 1


Ai fini della determinazione dei criteri di irrogazione della pena, non occorre nella motivazione una «parte spaziale autonoma» essendo sufficiente che i relativi criteri siano indicati nell'intero corpo della decisione.

Testo massima n. 2


È possibile riconoscere il nesso della continuazione fra reati già giudicati ed altri da giudicare, a condizione che: 1) quest'ultimo sia stato commesso prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna alla quale si intende collegarlo; 2) il reato oggetto di pronuncia definitiva sia più grave rispetto a quello in esame, perché solo in tal caso è possibile mantenere ferma la pena già irrogata come pena base.

Testo massima n. 3


Tra i criteri direttivi per la determinazione della pena il giudice deve tener conto della necessità della rieducazione: è quindi necessario valutare la personalità dell'imputato e le sue inclinazioni soggettive con riferimento alla capacità a delinquere, intesa come l'attitudine del soggetto a commettere nuovi reati (definizione prognostica).

Normativa correlata