14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 28006 del 22 giugno 2004
Testo massima n. 1
In base al principio dell’applicazione della legge sopravvenuta piú favorevole [ art. 2, comma terzo, c.p. ], nel caso di reati attribuiti, in assenza di aggravanti, alla competenza del giudice di pace, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, qualora gli stessi siano stati commessi prima dell’entrata in vigore di detto D.L.vo e, pur essendo aggravati, l’effetto delle aggravanti sia stato neutralizzato dall’avvenuto riconoscimento di circostanze attenuanti, la sanzione applicabile dev’essere quella, piú favorevole, prevista dalla normativa sopravvenuta [ principio affermato in tema di diffamazione ].
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