14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1450 del 7 febbraio 1987
Testo massima n. 1
Nella continuazione di reati circostanziati il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti adempie ad una finalità ed ha, corrispondentemente, una dimensione parzialmente diversa, secondo che si riferisca al reato più grave o agli altri reati legati al primo da un identico disegno criminoso. Nel primo caso, il giudizio di comparazione tende a determinare la misura della pena — base, con riferimento alla pena prevista per il reato più grave e agli eventuali aumenti o alle eventuali riduzioni da applicare, nei limiti legalmente fissati e avuto riguardo ai parametri determinati dall’art. 133 c.p., in relazione, rispettivamente, alle circostanze aggravanti e alle circostanze attenuanti dichiarate prevalenti, fermo restando che la concreta determinazione della misura della pena, nell’ambito dei limiti edittali, non potrà non essere influenzata, anche nell’ipotesi in cui il giudizio di comparazione si concluda con una dichiarazione di equivalenza, dalla coesistenza di circostanze di segno opposto. Nel secondo caso tale giudizio — che deve pur sempre essere compiuto dal giudice del merito, il quale deve fornire sul punto una motivazione adeguata e corretta sia sotto il profilo della logica sia sotto quello del rispetto dei parametri fissati dall’art. 133 c.p. — ha una finalità più ridotta, tendendo alla determinazione, attraverso una valutazione globale della entità del singolo fatto di reato e della personalità del suo autore, della misura dell’aumento da apportare sulla pena — base stabilita per il reato più grave in relazione della continuazione, nell’ipotesi di pluralità di reati cosiddetti satelliti. Il giudizio predetto deve essere effettuato separatamente per ciascun reato al quale il concorso delle circostanze eterogenee si riferisce, al fine sia di consentire alle parti di conoscere i criteri seguiti dal giudice nella determinazione dell’aumento di pena corrispondente ad ogni singolo reato ed al giudice dell’impugnazione di controllare la correttezza del procedimento seguito dal giudice a quo, sia di rendere possibile la comparazione in concreto tra i risultati raggiunti in tema di trattamento sanzionatorio mediante l’applicazione del cumulo giuridico delle pene previsto per la continuazione nel reato e quelli che sarebbero stati ottenuti con l’applicazione del cumulo materiale delle pene stabilito per il concorso materiale dei reati, sia di permettere il recupero dell’autonomia dei singoli reati tutte le volte che dovesse rendersi necessario lo scioglimento del cumulo giuridico delle pene per l’applicazione di disposizioni, come quelle attinenti alle cause estintive del reato e della pena, che siano riferibili ad alcuni soltanto dei reati meno gravi.
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