Cass. pen. n. 12275 del 18 settembre 1989
Testo massima n. 1
Nel caso di unificazione per continuazione di reati dell'attuale procedimento con altri già definitivamente giudicati, i giudici del merito non sono vincolati al precedente giudizio di comparazione — nella specie di prevalenza delle attenuanti generiche — ma possono liberamente operare la comparazione con specifico riferimento al reato considerato più grave.