Cass. pen. n. 9725 del 12 ottobre 1992

Testo massima n. 1


Il delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando ed a reati contro la fede pubblica può dare luogo a risarcimento del danno, poiché l'ordine pubblico, tutelato dall'art. 416 c.p., non va inteso in senso riduttivo e cioè limitato alla pubblica tranquillità o alla sicurezza dei cittadini, ma anche al rispetto dei principi fondamentali, sui quali si fonda la convivenza civile e l'ordinato assetto della società. Rientrano tra questi principi anche il reperimento dei mezzi per assicurare allo Stato gli indispensabili introiti tributari, fonte ordinaria per una corretta gestione della cosa pubblica (art. 53 Cost.). Ne deriva che l'Amministrazione finanziaria risente un danno immediato dalla costituzione dell'associazione, la quale lede uno degli aspetti basilari di quell'ordine fiscale, che rappresenta un precipuo interesse del Ministero preposto.

Testo massima n. 2


In assenza di uno specifico motivo di gravame, il giudice di appello ha soltanto la facoltà e non l'obbligo di sottoporre a nuova valutazione il giudizio di minusvalenza o equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti, compiuto in primo grado.

Testo massima n. 3


L'Amministrazione finanziaria è legittimata a costituirsi parte civile ed a chiedere il risarcimento del danno nei procedimenti aventi ad oggetto imputazioni di falso in atto pubblico. In essi l'interesse tutelato è la genuinità e la specifica credibilità del documento, che derivano dalla formazione da parte del pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. L'Amministrazione infatti vede direttamente leso il suo interesse all'affidabilità degli atti, che costituiscono garanzia e veicolo di completezza e fedeltà degli introiti tributari.