14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9725 del 12 ottobre 1992
Testo massima n. 1
Il delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando ed a reati contro la fede pubblica può dare luogo a risarcimento del danno, poiché l’ordine pubblico, tutelato dall’art. 416 c.p., non va inteso in senso riduttivo e cioè limitato alla pubblica tranquillità o alla sicurezza dei cittadini, ma anche al rispetto dei principi fondamentali, sui quali si fonda la convivenza civile e l’ordinato assetto della società. Rientrano tra questi principi anche il reperimento dei mezzi per assicurare allo Stato gli indispensabili introiti tributari, fonte ordinaria per una corretta gestione della cosa pubblica [ art. 53 Cost. ]. Ne deriva che l’Amministrazione finanziaria risente un danno immediato dalla costituzione dell’associazione, la quale lede uno degli aspetti basilari di quell’ordine fiscale, che rappresenta un precipuo interesse del Ministero preposto.
Articoli correlati
Testo massima n. 1
In assenza di uno specifico motivo di gravame, il giudice di appello ha soltanto la facoltà e non l’obbligo di sottoporre a nuova valutazione il giudizio di minusvalenza o equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti, compiuto in primo grado.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]