14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6 del 2 gennaio 2014
Testo massima n. 1
Il giudizio di comparazione fissato dall’art. 69 cod. pen. presuppone una valutazione complessiva degli elementi circostanziali, siano essi aggravanti o attenuanti, che trova fondamento nella necessità di giungere alla determinazione del disvalore complessivo dell’azione delittuosa ed è funzionale alla finalità di quantificare la pena nel modo più aderente al caso concreto, mentre non è consentito operare la diminuzione della pena stessa solo per effetto del giudizio di prevalenza dell’attenuante speciale sulla ritenuta recidiva e formulare successivamente il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la medesima recidiva già sub valente.
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