14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2205 del 11 gennaio 1993
Posted at 20:06h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il vizio parziale di mente, attenendo alla sfera dell’imputabilità, è una circostanza inerente alla persona del colpevole. Essa quindi è soggetta al giudizio di bilanciamento.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]