Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 39456 del 20 ottobre 2003

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 39456 del 20 ottobre 2003

Testo massima n. 1

Il giudizio di comparazione di cui all’art. 69 c.p. ha carattere unitario ed inscindibile e deve essere effettuato con la comparazione tra le attenuanti nel loro complesso e la recidiva, sicchè una volta riconosciuta in appello una speciale attenuante, ed essendo state riconosciute in primo grado le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, il giudice d’appello deve effettuare la valutazione delle attenuanti globalmente, essendogli inibito diminuire la pena solo per effetto dell’attenuante speciale e mantenere il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva. [ Nella specie la Corte ha ritenuto che essendo stata riconosciuta in appello la prevalenza sulla recidiva dell’attenuante speciale di cui al quarto comma dell’art. 385 c.p., tale statuizione comportava peraltro l’effetto giuridico della prevalenza anche delle attenuanti generiche ].

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze