14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1204 del 13 febbraio 1999
Posted at 16:37h
in Massimario
Testo massima n. 1
Ricorre spoglio violento anche nella privazione dell’altrui possesso mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trova il possessore eseguita contro la volontà anche soltanto presunta del possessore; presunzione sussistente sempre che manchi la prova di una manifestazione univoca di consenso e che non è superata dal semplice silenzio, fatto di per sé equivoco che non può essere interpretato senz’altro come manifestazione di consenso o di acquiescenza.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]